Legislazione penale ed emergenza-sicurezza *

 (Tollerare quel tanto d’intolleranza che ancora persiste 

nelle Istituzioni per non riaccendere i roghi.)     

                                                           

 

   A partire dal IV sec. ha inizio l’elaborazione di  quella  formula  giuridico-politica imperniata  sui  concetti di consenso e di repressione, analizzata da Italo Mereu in Storia dell’Intolleranza in Europa (1979), opera composta – egli dice nella pre- fazione   all’edizione del 1988 come contrappunto  ideologico alla  legislazione sull’emergenza  per “documentare quanto fosse  equivoco fingere  di voler  salvare  lo  Stato  di  diritto trasformandolo  in  Stato di  polizia   e  dimostrare che opporre  la violenza  legale  a quella illegale  era  un  antico vizio  italiano  che non era mai riuscita a nascondere la fondamentale intolleranza…”.

   Lo schema consenso-repressione si consoliderà via via diventando la base fondamentale della  legislazione che consentirà alla Chiesa cattolica di affermarsi in tutta l’Europa medievale.

   Anche  nel ‘500, quando, per  arginare  il  Protestantesimo, si   faranno  le riforme, esso resterà sostanzialmente invariato: i cambiamenti legislativi riguarderanno soltanto gli aspetti tecnici e saranno tutti rivolti nella direzione di un centralismo repressi- vo, la cui struttura prenderà il nome di Sacra Congregazione della romana ed universale Inquisizione, altrimenti detta Sant’Uf- fizio.

   In tal senso particolarmente efficaci   furono il  trasferimento dell’azione penale dai vescovi, che l’avevano esercitata fino ad allora, agli inquisitori generali nominati dal Pontefice,e l’estensione della competenza dell’Inquisizione romana a tutto il mondo.

  Con tali  provvedimenti e con   il  formidabile contributo dei Gesuiti, interamente   dediti  alla  difesa  dell’ortodossia, oltre a quello delle tante Congregazioni religiose, che operarono nei diversi settori sociali, la Chiesa cattolica riuscì ad impedire il diffondersi della Riforma e soprattutto a tenere unita la penisola italiana, seppure  stretta nelle maglie di una rete poliziesca, tanto che  B. Croce,  nella sua Storia dell’età barocca in Italia, poté scrivere:

  Se ci si riflette[…]avremmo qualche motivo di gratitudine verso la Chiesa cattolica e i Gesuiti, che spensero le faville delle divisioni religiose qua e là accese anche nella nostra terra,  impedirono che  ad altri contrasti e dissensi si aggiungessero anche quelli di religione(per esempio di un settentrione protestante e di un mezzogiorno cattolico o altrettale) e consegnarono l’Italia ai nuovi tempi tutta cattolica e disposta a convertirsi tutta, reagendo al clericume, in illuministica, razionalistica e liberale”.

   B.Croce

 B. Croce

   Condivisibile o meno questa giustificazione crociana1, dettata da una visione ottimistica della storia, in cui il negativo non è che un momento dialettico della graduale conquista di libertà, resta tuttavia il fatto incontrovertibile della crescita di libertà a seguito dell’illuminismo, della rivoluzione liberale nell’800 e della nascita della democrazia dopo l’ultimo conflitto mondiale.

   Ma detto ciò,  si pone oggi nel nostro paese, a causa  della crescente ondata di xenofobia, la necessità di tenere desta quella libertà conquistata al prezzo di grandi sacrifici,  scongiurando la tentazione di ricorrere a leggi speciali per garantire una maggiore  sicurezza ai cittadini, ma neanche affidandoci a quella provvidenza immanente nella conoscenza storica che lo stesso Croce teneva ben distinta dalla prassi politica, dove altre sono le categorie operanti.   Nella  prima ipotesi rischieremmo di istaurare uno Stato di polizia, con una ricaduta all’indietro: ai tempi più oscuri della nostra storia passata, in cui l’intolleranza ed il sospetto furono di fatto i cardini di un diritto penale e processuale strumentalmente piegato a creare il consenso e a reprimere la diversità; nel secondo,  di cadere nel caos del  fai da te, dove l’intolleranza e il   sospetto diventerebbero la regola nei rapporti interpersonali.

   La tentazione di ricorrere a leggi speciali esiste ed è un antico vizio italiano, come afferma I. Mereu, ma c’è da dire che la perfezione non esiste in nessun luogo e che, dunque, anche se il cosiddetto Stato di diritto rappresenta di per sé una violenza violenza legale che si contrappone alla violenza illegale   ad esso, tuttavia, dobbiamo appellarci applicando le leggi vigenti e soprattutto creando le condizioni per cui la pena, una volta comminata, venga espiata totalmente.

   L’impegno ad affrontare i problemi restando nell’ambito della legalità o, come direbbe il Mereu  della violenza legale,  non ci esime dalla conoscenza  della genesi e dello svolgimento di quella formula giuridico-politica del consenso e della repressione che costituisce l’incipit del nostro discorso.

   Torniamo allora là da dove siamo partiti: al IV sec., epoca in cui il nascente diritto romano-cristiano si andava costruendo su quell’intolleranza del tutto estranea al diritto romano che era la conseguenza immediata della presunzione secondo cui la Chiesa cattolica fosse l’unica vera interprete del messaggio evangelico, e continuiamo  spigolando fra le pagine del libro del Mereu.

   Prima del IV sec. e per tutta l’epoca classica, lo Stato romano assicurava a tutti la libertà religiosa e le chiese cristiane tutte  si facevano portatrici  di questo grande valore, come attestano alcuni passi di Tertulliano2 e di Lattanzio3               

   Se Costantino  governò con tolleranza nei  confronti di pagani e cristiani4, già i suoi figli, Costante e Costanzo, e poi gli altri imperatori che seguiranno via via fino a Giustiniano, sollecitati dalle istanze e dai suggerimenti  provenienti dalla Cattedra di Pietro, daranno al diritto romano un’impronta marcatamente cristiana, cosicché l’alleanza fra stato e chiesa cattolica  diverrà  sempre più stretta. Addirittura, con l’affermarsi della formula paolina, omnis potestas a Deo, il potere secolare finirà per sottomettersi a quello spirituale e il diritto romano-cristiano diventerà sempre più cristiano ovvero cattolico e sempre meno romano.

   Tralasciando i numerosi testi legislativi in cui si fa riferimento alla religione cattolica come unica vera religione, veniamo alla legge Cunctos populos, promulgata nel febbraio del 380, inclusa nel Codice teodosiano sotto la rubrica De  fide catholica e nel Codice di Giustiniano rubricata come De Summa trinitate et de fide catholica et ut de ea publice contendere audeat, dove si legge:”Vogliamo che tutti popoli… vivano nella religione cattolica”. Da questo momento in poi, dalla libertà religiosa si passa alla propaganda della vera religio e da qui, con un crescendo spaventoso, all’imposizione forzata del consenso  e alla repressione dei devianti.

                                                                                                                                                     Giustiniano                 Giustiniano

    La devianza, concetto che si contrappone a quello  di ortodossia, ovvero alla ideologia della classe dominante strutturata secondo dogmi assolutamente indiscutibili, consiste nell’allontanamento dalla retta via, dall’insegnamento ufficiale; ma è anche concetto opposto a quello di fedeltà (fiducia in chi comanda) e perciò si traduce anche in disubbidienza.

   La devianza comporta una serie di gradi in cui via via aumenta la gravità e la pericolosità.

   L’eresia dichiarata, la cui pena consiste nella ritrattazione (abiura) e nella dichiarazione pubblica di fede nei principi ortodossi oppure nei  casi di eretico “convinto” nella scomunica e nell’eliminazione fisica, rappresenta  l’ultima e più  pericolosa forma di devianza

    In merito alla pena di morte, nei confronti di eretici convinti e conclamati, va subito detto, però, che essa fu introdotta successivamente dall’Inquisizione medievale ed ebbe subito l’approvazione anche di San Tommaso, per il quale l’eretico non solo doveva essere tenuto lontano dalla Chiesa con la scomunica, ma doveva essere escluso anche dal mondo con l’eliminazione fisica.

   L’eresia si configura, sia nel codice teodosiano sia in quello giustinianeo,  come un crimine pubblico perché si dice ciò che si fa contro la religione divina è un’ingiuria verso tutti. Con ciò il potere temporale viene chiamato in causa nella lotta contro gli eretici.

   Nel Concilio di Cartagine del 404, infatti, la Chiesa volle l’intervento armato contro i donatisti e successivamente si farà ricorso sempre  più spesso a questa prassi, a cui  si convertì lo stesso S. Agostino, che fino a poco prima aveva predicato l’uso del dialogo e della persuasione. 

   Oltre ai devianti ci sono i diversi.5 Innanzitutto i pagani, che verranno perseguitati, spogliati dai loro beni, scacciati dai pubblici uffici e mandati in esilio; poi i maghi, gli astrologi, gli incantatori, ecc., che, tatuati con un marchio ben visibile, verranno ridotti allo stato di minus habentes e cioè a individui di seconda categoria cui si applicava un diritto “speciale” (gli “specialia” dell’Inquisizione), riducendo la persona  a cosa, oggetto di indagine e di tortura; infine gli ebrei, anch’essi ridotti a “minus habentes” e costretti ad indossare il contrassegno raffigurante la stella di Davide.

   La legislazione resterà  pressoché uguale, con pochi cambiamenti nel corso dei secoli: la pena di morte, introdotta dal-    l’Inquisizione medievale – come è stato già detto – e la bestemmia, introdotta fra i reati con la bolla In multis depravatis da Giulio III (1 febbraio 1554).

   Alla base vi sarà sempre un’intolleranza istituzionalizzata, anche se a volte si trova qualche caso di tolleranza ammessa dalle istituzioni. Ad esempio il  meretricio era tollerato come un male necessario; agli ebrei era consentita la pratica del- l'usura.

    Tutto questo sostiene il Mereu finisce nel 1789, quando con la Rivoluzione francese, infatti, cambia il  concetto di sovranità: da "discendente", cioè accentrata nella persona del papa e dell'imperatore, diventa "ascendente", cioè conferita dal popolo".6 

    Cinque anni dopo dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale7, il Mereu sostiene ancora che nulla è cambiato sostanzialmente:

    Tuttavia le riforme italiane egli sostiene sono nominali, sono stati chiamati con nomi nuovi, istituti vecchi: l'eretico è diventato il deviante, i fedeli le masse, il procuratore fiscale pubblico ministero, i delatori pentiti, l'abiura autocritica, gli inquisitori inquirenti, i bravi (di manzoniana memoria) guardie del corpo, l'Inquisizione, roccaforte della chiesa, si è trasformata nei servizi segreti, baluardo della repubblica (con la stessa importanza allora). E sulla strada del nominalismo si è continuato: la carcerazione preventiva la si è battezzata custodia cautelare […]; siamo passati dalla comunicazione giudiziaria all'avviso di garanzia, i manicomi sono diventati ospedali psichiatrici, il Sant'Uffizio è diventato la Congregazione per la dottrina della Fede.[…].

   Ma il Medioevo è sempre annidato nelle istituzioni penali e processuali. Il sospetto è ancora il perno del sistema processuale. L'intolleranza domina.” 8

    In conclusione, pur condividendo la lucida analisi del Mereu, non possiamo condividerne la radicalità e sostenere con lui che nulla è cambiato.

   Che direbbe egli, se la macchina del tempo ci riportasse indietro al tempo dei roghi?  (E non è indifferente che siano cinquantamila o due milioni9, se non altro perché, aumentando il numero, maggiore sarebbero per gli intellettuali le probabilità di finire arrostiti e la cosa  non farebbe sicuramente piacere). 

   Direbbe che ci troveremmo nella stessa situazione di oggi? Non credo. La differenza sta proprio in quei roghi che hanno, malgrado tutto, cessato di ardere e che ci suggeriscono di tollerare  quel tanto di intolleranza che ancora esiste nelle nostre istituzioni.

   Perciò, d’accordo che non bisogna ricorrere a leggi speciali, col rischio di riaccendere i roghi, ma d’accordo anche con chi volesse risolvere il problema della sicurezza con la legislazione ordinaria, correggendone qualche imperfezione ma garantendo, comunque,  i fondamentali diritti umani, che non debbono essere ignorati in uno stato democratico.

 

 

Note

1)      Il  Mereu vi  si riferisce polemicamente, per indicare un bell’esempio di storia retorica

2)       E’ un diritto umano e di natura che a ciascuno sia consentito di  venerare ciò in cui crede ( Ad scapulum, c..2 – Patr. lat. I, 699)

3)       E’ solo la religione il posto dove la libertà ha il suo domicilio; fra tutte le cose la più volontaria, né la necessità può imporre a qualcuno di adorare, ciò che non vuole. Lo potrà simulare,ma non volere.(Epitome divinarum istituzionum, Lib.V cap. 19 nel Corpus scrip.eccles.latin. Nuova serie vol. IV, Molano 1890, pag. 465)

4)       Costantino, con l’editto di Milano 313, concede libertà di culto ai cristiani, ed a partire da questa data( Lettera ad Anulino, proconsul africae)  incominciano i primi privilegi a favore  della Chiesa di Roma, che si accinge a diventare Cattolica, ovvero ufficialmente riconosciuta universale. Dal 321/324  in poi ci fu la definitiva cristianizzazione della monetazione costantiniana. Da parte ecclesiastica, la Sinodo di Arlete (314) stabilì la scomunica per i soldati cristiani che abbandonassero il servizio militare. Dopo la sconfitta di Licinio nelle due battaglie di Adrianipoli (3 luglio 324) e di Crisopoli (18 settembre 324), Costantino diventa l’unico Augusto. Nel 325 si aprì il Concilio di Nicea, dove si stabilì il dogma trinitario, contro le tesi di Ario. Costantino non cercò di sovrapporsi alle decisioni dei vescovi, riconoscendo di non avere autorità ecclesiastico-carismatica ma solo secolare, secondo il concetto paolino che omnis potestas a deo. Egli poiché imperatore di tutti, cristiani e pagani, si autodefiniva episcopos ton ectòs (vescovo di quelli di fuori, dei pagani) secondo il suo biografo, Eusebio, vescovo di Cesarea. Sul rapporto tra Costantino e la Chiesa, si veda Salvatore Calderone - Costantino e il Cattolicesimo -Firenze, 1962.

5)       Sulla diversità, si veda Giacomo Todeschini – Visibilmente crudeli - Il mulino, 2007

6)       Mereu: "Il problema è l'intolleranza" editoriale del Messaggero – 1 giugno 2000

7)       Il nuovo codice di procedura penale fu emanato col decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988 ed entrò  in vigore 24 ottobre 1989.

8)       In Volontà, antologia monografica del 1994: Delitto e castigo.

9)       "Cinquantamila o due milioni finiti sul rogo, non è questo il modo corretto di affrontare il problema, che  è legato invece al discorso sull'intolleranza. Mereu: "Il problema è l'intolleranza" editoriale del Messaggero – 1 giugno 2000

 

     *Pubblicato sul quindicinale reportage, Anno 47° N. 9/10  maggio 2008.