Legislazione penale ed emergenza-sicurezza *
(Tollerare quel tanto d’intolleranza che ancora persiste
nelle Istituzioni per non riaccendere i roghi.)
A partire dal IV sec. ha inizio l’elaborazione di
quella formula giuridico-politica
imperniata
sui concetti di consenso e di repressione, analizzata
da Italo Mereu in Storia dell’Intolleranza in Europa (1979), opera composta – egli dice nella pre- fazione all’edizione
del 1988 – come contrappunto ideologico alla legislazione sull’emergenza per “documentare
quanto fosse equivoco fingere di voler salvare lo Stato di diritto
trasformandolo in Stato di polizia e dimostrare che opporre la violenza legale
a quella illegale era un antico vizio italiano che non era mai riuscita a
nascondere la fondamentale intolleranza…”.
Lo schema consenso-repressione si consoliderà
via via diventando la base fondamentale della legislazione che consentirà alla
Chiesa cattolica di affermarsi in tutta l’Europa medievale.
Anche nel ‘500, quando, per arginare il Protestantesimo, si faranno le riforme, esso resterà sostanzialmente invariato: i cambiamenti legislativi riguarderanno soltanto gli aspetti tecnici e saranno tutti rivolti nella direzione di un centralismo repressi- vo, la cui struttura prenderà il nome di Sacra Congregazione della romana ed universale Inquisizione, altrimenti detta Sant’Uf- fizio.
In tal senso particolarmente efficaci
furono il
trasferimento dell’azione penale dai vescovi, che l’avevano esercitata fino ad
allora, agli inquisitori generali nominati dal Pontefice,e l’estensione della
competenza dell’Inquisizione romana a tutto il mondo.
Con tali provvedimenti e con il formidabile contributo dei Gesuiti, interamente dediti alla difesa dell’ortodossia, oltre a quello delle tante Congregazioni religiose, che operarono nei diversi settori sociali, la Chiesa cattolica riuscì ad impedire il diffondersi della Riforma e soprattutto a tenere unita la penisola italiana, seppure stretta nelle maglie di una rete poliziesca, tanto che B. Croce, nella sua Storia dell’età barocca in Italia, poté scrivere:
“Se ci si riflette[…]avremmo qualche motivo di gratitudine verso la Chiesa cattolica e i Gesuiti, che spensero le faville delle divisioni religiose qua e là accese anche nella nostra terra, impedirono che ad altri contrasti e dissensi si aggiungessero anche quelli di religione(per esempio di un settentrione protestante e di un mezzogiorno cattolico o altrettale) e consegnarono l’Italia ai nuovi tempi tutta cattolica e disposta a convertirsi tutta, reagendo al clericume, in illuministica, razionalistica e liberale”.

B. Croce
Condivisibile o meno questa giustificazione crociana1, dettata da una visione ottimistica della storia, in cui il negativo non è che un momento dialettico della graduale conquista di libertà, resta tuttavia il fatto incontrovertibile della crescita di libertà a seguito dell’illuminismo, della rivoluzione liberale nell’800 e della nascita della democrazia dopo l’ultimo conflitto mondiale.
Ma detto ciò, si pone oggi nel nostro paese, a causa della crescente ondata di xenofobia, la necessità di tenere desta quella libertà conquistata al prezzo di grandi sacrifici, scongiurando la tentazione di ricorrere a leggi speciali per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, ma neanche affidandoci a quella provvidenza immanente nella conoscenza storica che lo stesso Croce teneva ben distinta dalla prassi politica, dove altre sono le categorie operanti. Nella prima ipotesi rischieremmo di istaurare uno Stato di polizia, con una ricaduta all’indietro: ai tempi più oscuri della nostra storia passata, in cui l’intolleranza ed il sospetto furono di fatto i cardini di un diritto penale e processuale strumentalmente piegato a creare il consenso e a reprimere la diversità; nel secondo, di cadere nel caos del fai da te, dove l’intolleranza e il sospetto diventerebbero la regola nei rapporti interpersonali.
La tentazione di ricorrere a leggi speciali esiste ed è un antico vizio italiano, come afferma I. Mereu, ma c’è da dire che la perfezione non esiste in nessun luogo e che, dunque, anche se il cosiddetto Stato di diritto rappresenta di per sé una violenza – violenza legale che si contrappone alla violenza illegale – ad esso, tuttavia, dobbiamo appellarci applicando le leggi vigenti e soprattutto creando le condizioni per cui la pena, una volta comminata, venga espiata totalmente.
L’impegno
ad affrontare i problemi restando nell’ambito della legalità o, come direbbe il
Mereu della violenza legale, non ci esime dalla conoscenza della genesi e dello svolgimento di quella
formula giuridico-politica del consenso e della repressione che costituisce l’incipit
del nostro discorso.
Torniamo allora là da dove siamo partiti:
al IV sec., epoca in cui il nascente diritto romano-cristiano si andava
costruendo su quell’intolleranza – del
tutto estranea al diritto romano – che
era la conseguenza immediata della presunzione secondo cui la Chiesa cattolica
fosse l’unica vera interprete del messaggio evangelico, e continuiamo spigolando fra le pagine del libro del
Mereu.
Prima del IV sec. e per tutta l’epoca classica, lo Stato romano assicurava a tutti la libertà religiosa e le chiese cristiane tutte si facevano portatrici di questo grande valore, come attestano alcuni passi di Tertulliano2 e di Lattanzio3
Se Costantino governò con tolleranza nei confronti di pagani e cristiani4, già i suoi figli, Costante e Costanzo, e poi gli altri imperatori che seguiranno via via fino a Giustiniano, sollecitati dalle istanze e dai suggerimenti provenienti dalla Cattedra di Pietro, daranno al diritto romano un’impronta marcatamente cristiana, cosicché l’alleanza fra stato e chiesa cattolica diverrà sempre più stretta. Addirittura, con l’affermarsi della formula paolina, omnis potestas a Deo, il potere secolare finirà per sottomettersi a quello spirituale e il diritto romano-cristiano diventerà sempre più cristiano ovvero cattolico e sempre meno romano.
Tralasciando i numerosi testi legislativi in cui si fa riferimento alla religione cattolica come unica vera religione, veniamo alla legge Cunctos populos, promulgata nel febbraio del 380, inclusa nel Codice teodosiano sotto la rubrica De fide catholica e nel Codice di Giustiniano rubricata come De Summa trinitate et de fide catholica et ut de ea publice contendere audeat, dove si legge:”Vogliamo che tutti popoli… vivano nella religione cattolica”. Da questo momento in poi, dalla libertà religiosa si passa alla propaganda della vera religio e da qui, con un crescendo spaventoso, all’imposizione forzata del consenso e alla repressione dei devianti.
Giustiniano
La devianza, concetto che si contrappone a quello di ortodossia, ovvero alla ideologia della classe dominante strutturata secondo dogmi assolutamente indiscutibili, consiste nell’allontanamento dalla retta via, dall’insegnamento ufficiale; ma è anche concetto opposto a quello di fedeltà (fiducia in chi comanda) e perciò si traduce anche in disubbidienza.
La devianza comporta una serie di gradi in cui via via aumenta la gravità e la pericolosità.
L’eresia dichiarata, la cui pena
consiste nella ritrattazione (abiura) e nella dichiarazione pubblica di
fede nei principi ortodossi oppure –
nei casi di eretico “convinto”–
nella scomunica e nell’eliminazione fisica, rappresenta l’ultima
e più pericolosa forma di devianza
In merito alla pena di morte, nei confronti di eretici convinti
e conclamati, va subito detto, però, che essa fu introdotta successivamente
dall’Inquisizione medievale ed ebbe subito l’approvazione anche di San
Tommaso, per il quale l’eretico non solo doveva essere tenuto lontano dalla
Chiesa con la scomunica, ma doveva essere escluso anche dal mondo con
l’eliminazione fisica.
L’eresia si configura, sia nel codice teodosiano sia in quello giustinianeo, come un crimine pubblico perché – si dice –
ciò che si fa contro la religione divina è un’ingiuria verso tutti. Con ciò il
potere temporale viene chiamato in causa nella lotta contro gli eretici.
Nel Concilio di Cartagine del 404, infatti, la Chiesa volle
l’intervento armato contro i donatisti e successivamente si farà ricorso sempre
più spesso a questa prassi, a cui si
convertì lo stesso S. Agostino, che fino a poco prima aveva predicato l’uso del
dialogo e della persuasione.
Oltre ai devianti
ci sono i diversi.5
Innanzitutto i pagani, che verranno perseguitati, spogliati dai
loro beni, scacciati dai pubblici uffici e mandati in esilio; poi i maghi, gli
astrologi, gli incantatori, ecc., che, tatuati con un marchio ben visibile,
verranno ridotti allo stato di minus habentes e cioè a individui
di seconda categoria cui si applicava un diritto “speciale” (gli “specialia”
dell’Inquisizione), riducendo la persona
a cosa, oggetto di indagine e di tortura; infine gli ebrei, anch’essi
ridotti a “minus habentes” e costretti ad indossare il contrassegno
raffigurante la stella di Davide.
La legislazione resterà pressoché uguale, con pochi cambiamenti
nel corso dei secoli: la pena di morte, introdotta dal- l’Inquisizione medievale – come è stato
già detto – e la bestemmia, introdotta fra i reati con la bolla In multis
depravatis da Giulio III (1 febbraio 1554).
Alla base vi sarà sempre un’intolleranza istituzionalizzata,
anche se a volte si trova qualche caso di tolleranza ammessa dalle istituzioni.
Ad esempio il meretricio era tollerato come un male necessario; agli
ebrei era consentita la pratica del- l'usura.
“Tutto questo – sostiene il Mereu – finisce nel 1789,
quando con la Rivoluzione francese, infatti, cambia il concetto di sovranità: da
"discendente", cioè accentrata nella persona del papa e
dell'imperatore, diventa "ascendente", cioè conferita dal
popolo".6
Cinque anni
dopo dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale7,
il Mereu sostiene ancora che nulla è cambiato sostanzialmente:
“Tuttavia le riforme italiane – egli sostiene – sono nominali, sono stati chiamati con nomi
nuovi, istituti vecchi: l'eretico è diventato il deviante, i fedeli le masse,
il procuratore fiscale pubblico ministero, i delatori pentiti, l'abiura
autocritica, gli inquisitori inquirenti, i bravi (di manzoniana memoria)
guardie del corpo, l'Inquisizione, roccaforte della chiesa, si è trasformata
nei servizi segreti, baluardo della repubblica (con la stessa importanza
allora). E sulla strada del nominalismo si è continuato: la carcerazione
preventiva la si è battezzata custodia cautelare […]; siamo passati dalla
comunicazione giudiziaria all'avviso di garanzia, i manicomi sono diventati
ospedali psichiatrici, il Sant'Uffizio è diventato la Congregazione per la
dottrina della Fede.[…].
Ma il Medioevo è sempre annidato nelle istituzioni
penali e processuali. Il sospetto è ancora il perno del sistema processuale.
L'intolleranza domina.” 8
In
conclusione, pur condividendo la lucida analisi del Mereu, non possiamo
condividerne la radicalità e sostenere con lui che nulla è cambiato.
Che direbbe egli, se la macchina del tempo ci
riportasse indietro al tempo dei roghi? (E non è indifferente che siano cinquantamila o due milioni9, se non altro perché, aumentando il numero, maggiore
sarebbero per gli intellettuali le probabilità di finire arrostiti e la
cosa non farebbe sicuramente
piacere).
Direbbe che ci troveremmo nella stessa situazione di
oggi? Non credo. La differenza sta proprio in quei roghi che hanno, malgrado
tutto, cessato di ardere e che ci suggeriscono di tollerare quel tanto di intolleranza che ancora esiste
nelle nostre istituzioni.
Perciò, d’accordo che non bisogna ricorrere a leggi
speciali, col rischio di riaccendere i roghi, ma d’accordo anche con chi
volesse risolvere il problema della sicurezza con la legislazione ordinaria, correggendone qualche
imperfezione ma garantendo, comunque, i
fondamentali diritti umani, che non debbono essere ignorati in uno stato
democratico.
Note
1)
Il Mereu vi
si riferisce polemicamente, per indicare un bell’esempio di storia
retorica
2)
E’ un diritto umano e di
natura che a ciascuno sia consentito di
venerare ciò in cui crede ( Ad scapulum, c..2 – Patr. lat. I,
699)
3)
E’ solo la religione il
posto dove la libertà ha il suo domicilio; fra tutte le cose la più volontaria,
né la necessità può imporre a qualcuno di adorare, ciò che non vuole. Lo potrà
simulare,ma non volere.(Epitome divinarum istituzionum, Lib.V cap. 19 nel
Corpus scrip.eccles.latin. Nuova serie vol. IV, Molano 1890, pag. 465)
4)
Costantino, con l’editto
di Milano 313, concede libertà di culto ai cristiani, ed a partire da questa
data( Lettera ad Anulino, proconsul africae) incominciano i primi privilegi a favore della Chiesa di Roma, che si accinge a diventare Cattolica,
ovvero ufficialmente riconosciuta universale. Dal 321/324 in poi ci fu la definitiva cristianizzazione
della monetazione costantiniana. Da parte ecclesiastica, la Sinodo di Arlete
(314) stabilì la scomunica per i soldati cristiani che abbandonassero il
servizio militare. Dopo la sconfitta di Licinio nelle due battaglie di
Adrianipoli (3 luglio 324) e di Crisopoli (18 settembre 324), Costantino
diventa l’unico Augusto. Nel 325 si aprì il Concilio di Nicea, dove si stabilì
il dogma trinitario, contro le tesi di Ario. Costantino non cercò di
sovrapporsi alle decisioni dei vescovi, riconoscendo di non avere autorità
ecclesiastico-carismatica ma solo secolare, secondo il concetto paolino che omnis
potestas a deo. Egli poiché imperatore di tutti, cristiani e pagani, si
autodefiniva episcopos ton ectòs (vescovo di quelli di fuori, dei
pagani) secondo il suo biografo, Eusebio, vescovo di Cesarea. Sul rapporto tra
Costantino e la Chiesa, si veda Salvatore Calderone - Costantino e il
Cattolicesimo -Firenze, 1962.
5)
Sulla diversità, si veda
Giacomo Todeschini – Visibilmente crudeli - Il mulino, 2007
6)
Mereu: "Il problema è l'intolleranza" editoriale del
Messaggero – 1 giugno 2000
7) Il nuovo codice di procedura
penale fu emanato col decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22
settembre 1988 ed entrò in vigore 24
ottobre 1989.
8)
In Volontà, antologia monografica del 1994: Delitto e
castigo.
9)
"Cinquantamila
o due milioni finiti sul rogo, non è questo il modo corretto di affrontare il
problema, che è legato invece al
discorso sull'intolleranza. Mereu: "Il problema è l'intolleranza" editoriale
del Messaggero – 1 giugno 2000
*Pubblicato sul quindicinale reportage, Anno 47° N. 9/10 maggio 2008.